Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ROTTA DI ENEA

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1.- COSTITUZIONE – SEDE – DURATA 
È costituita l’Associazione “ROTTA DI ENEA”, la quale svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale ed internazionale. A tale denominazione dovrà essere abbinata, in ogni comunicazione sociale, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o “ETS”.
L’associazione ha sede legale in Roma (RM), Via San Francesco di Sales n. 90 e potrà aprire propri uffici, delegazioni o rappresentanze in Italia ed all’estero.
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Con delibera dell’Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell’Associazione.

ARTICOLO 2.- SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta autonomia politica, ha lo scopo principale di promuovere la Candidatura del Progetto “la Rotta di Enea”, come Itinerario Culturale relativo ai Paesi membri del Consiglio d’Europa e del bacino mediterraneo e la sua successiva gestione, da sottoporre al Consiglio d’Europa nonché agli Organi competenti per la sua valutazione e di promuovere e divulgare il patrimonio culturale artistico legato a Enea come figura centrale delle comuni radici europee e della fratellanza euro – mediterranea e l’esperienza del viaggio narrato nell’Eneide di Virgilio come fonte di quella mescolanza e incontro tra le diversità che dà luogo a nuovi e più alti valori, civiltà e istituzioni.

A tale fine l’Associazione può:
– promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico – archeologico e naturale relativo alle località, siti, ai parchi, alle aree archeologiche, toccate dall’Itinerario Culturale, sopra indicato, gestendo, anche in forma congiunta o integrata con altri soggetti, tutti i servizi connessi con la custodia, la manutenzione, la fruizione, la conservazione, il recupero ed il restauro di tale patrimonio;
– realizzare e gestire o collaborare alle medesime attività, in ogni singolo aspetto, ogni sito, area, parco archeologico o di altra natura, con le relative attività polivalenti e Musei, nonché altre forme di valorizzazione museale e culturale;
– effettuare accompagnamenti guidati a scuole, gruppi e famiglie, organizzando anche attività ludiche, didattiche o laboratori a tema;
– organizzare corsi, convegni di studio, borse, premi eventi e produzioni artistiche e quant’altro possa giovare a stimolare lo studio, la diffusione e conoscenza sia in Italia che all’estero di tale patrimonio, anche con possibilità di scavi archeologici e cosi di restauro, rivolti sia ad esperti del settore che a studenti, mostre e iniziative espositive;
– operare, anche tramite gruppi, per sviluppare temi di sviluppo culturale ed esperienze didattico artistiche di eccellenza anche rivolte a soggetti in situazioni di disagio psichico e/o fisico e/o sociale;
– attuare in ambito internazionale, nazionale, regionale, e provinciale e metropolitano, programmi di divulgazione culturale, turistica e scientifica rivolti alle scuole, università e al pubblico in genere;
– realizzare la produzione e cessione a soci e a terzi di prodotti materiali e immateriali realizzati dall’Associazione o da terzi, al fine della realizzazione delle attività elencate.
Per raggiungere il suo scopo l’Associazione si propone di organizzare eventi, incontri, attività sociali e culturali, produzioni artistiche che abbiano come finalità quella di raccogliere fondi.
L’Associazione può altresì editare riviste, libri, siti internet, trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di diffondere pubblicamente le notizie che riguardano la propria attività ed i contenuti delle ricerche, gli studi, i sondaggi, i convegni, i seminari, ed ogni altra iniziativa che dovesse essere organizzata, promossa, o finanziata per il raggiungimento degli scopi associativi, il tutto nei limiti e con le autorizzazioni previste dalla disciplina vigente in materia.
Sempre ai fini di cui sopra l’Associazione può gestire o far gestire ad altri attività di somministrazione e ristorazione ed altre attività con carattere commerciale, per i propri soci o fruitori/partecipanti alle iniziative promosse, nei luoghi ove ha la sede o svolge le proprie attività anche con carattere temporaneo od episodico, sempreché esse siano complementari o sussidiarie alle attività culturali e di intrattenimento scopo dell’associazione. I ricavati di queste attività strumentali verranno indicate in bilancio in una voce separata rispetto alle altre entrate.
L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.
L’Associazione per poter raggiungere lo scopo associativo potrà svolgere ogni attività collaterale e strumentale mobiliare e immobiliare, finanziaria, bancaria e commerciale nonché:

– coordinare, promuovere e sviluppare l’attività di enti aventi scopo affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
– collaborare con enti pubblici e/o privati e partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere al fine della realizzazione delle finalità statutarie e ricevere contributi e sovvenzioni dagli stessi.
È fatto comunque salvo l’obbligo, in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra associazione o fondazione con finalità analoghe.
È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state imposte dalla legge.

TITOLO II
SOCI, AMMISSIONE E RECESSO, DIRITTI E OBBLIGHI

ARTICOLO 3.- REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
Possono essere ammessi all’Associazione tutti coloro che si identifichino con i valori fondativi e che si dichiarino disposti ad osservarne le regole di funzionamento.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori, tutte le persone fisiche, i circoli e gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell’Associazione culturale, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, accettandone le finalità e il metodo, i valori fondativi e che si dichiarino disposti ad osservarne le regole di funzionamento.
I soci si distinguono in:
– Soci Fondatori: ovvero coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che vengono ammessi con tale qualifica dai Soci Fondatori con delibera adottata a maggioranza;
i Soci Fondatori designano a maggioranza i soggetti componenti del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, che vengono poi nominati dall’Assemblea degli Associati;
i Soci Fondatori partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati.

– Soci Ordinari: ovvero coloro che in regola con il pagamento della quota associativa, contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione;
i Soci Ordinari partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati.
All’Associazione posso essere ammessi a partecipare, con deliberazione del Comitato Direttivo:

– i Membri Onorari: ovvero coloro cui tale qualifica viene attribuita su designazione motivata del Consiglio Direttivo, per aver sostenuto con particolare merito, anche economico, l’attività dell’Associazione, anche in rappresentanza di Enti pubblici o privati;
– i Membri Sostenitori:ovvero coloro che mediante un sostegno economico, contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.
I Membri Onorari e Sostenitori non hanno diritto di voto e possono partecipare all’Assemblea degli Associati se convocati.
A tutte le categorie di soci è garantito il diritto di partecipare alla vita associativa, di intervenire nelle assemblee con diritto di voto e di esaminare i libri sociali. È inoltre garantita la uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative.
L’aspirante Associato dovrà condividere i principi con cui l’associazione funziona e che applica nell’ideazione e realizzazione delle proprie attività.

ARTICOLO 4.- AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Le domande di ammissione ad Associato e Membro debbono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo provvederà ad inserire all’ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile l’esame delle domande di ammissione pervenute. Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti dell’art. 3 del presente Statuto, verifica l’armonia degli interessi e degli scopi del candidato associato con quelli propri dell’Associazione e successivamente, con la più ampia discrezionalità ed indipendenza di giudizio, delibera inappellabilmente il rigetto ovvero l’accoglimento della domanda. In quest’ultimo caso, ne dispone contestualmente l’iscrizione nel Libro degli Associati.

ARTICOLO 5.- OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
La domanda di ammissione ad Associato comporta l’accettazione di tutte le norme di legge e del presente Statuto nonché il pagamento all’atto dell’iscrizione della quota associativa annuale, così come determinata dall’organo amministrativo.

ARTICOLO 6.- INADEMPIMENTO DELL’ASSOCIATO
L’Associato o il Membro inadempiente agli obblighi associativi e/o che non si conformi alle deliberazioni dei competenti organi dell’Associazione può, a discrezione del Consiglio Direttivo, essere espulso dall’Associazione dopo essere stato richiamato per iscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, con chiara specifica delle contestazioni mosse, previo parere in tal senso del Consiglio stesso.

ARTICOLO 7.-PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di Associato o di Membro si perde, dopo apposita delibera del Consiglio Direttivo:
. per il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata, se giudicato determinante dal Consiglio Direttivo;
. per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi alla quota sociale annuale;
. per l’accertamento di circostanze tali che, se note all’atto dell’ammissione, avrebbero impedito l’ammissione stessa;
. per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell’Associazione;
. per recesso dell’Associato o del Membro;
. per inottemperanza delle disposizioni di Legge o del presente Statuto;
. per comportamento dannoso agli interessi associativi ovvero in contrasto con lo scopo associativo.

TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 8.-ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo, di cui sono parte:
b1) il Presidente del Consiglio Direttivo;
b2) il o i Vicepresidente/i;
b3) il Tesoriere;
c) il Presidente Onorario, se eletto dall’Assemblea degli Associati.
d) Il Comitato Scientifico
e) Il Comitato Strategico degli Enti territoriali

ARTICOLO 9.- ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea degli Associati è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il mese di giugno, per la discussione e l’eventuale approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio, presentato dal Consiglio Direttivo. Si riunisce inoltre, in via ordinaria o straordinaria a seconda delle materie inserite all’ordine del giorno, su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dovrà inoltre essere convocata obbligatoriamente a seguito della richiesta pervenuta al Presidente del Consiglio Direttivo da almeno il cinquanta percento degli iscritti.

ARTICOLO 10.- COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea competono i seguenti poteri:
– determinare il programma di attività e gestione dell’associazione;
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
– discutere ed eventualmente approvare il progetto di bilancio d’esercizio dell’Associazione, presentato dal Consiglio Direttivo;
– deliberare eventuali compensi per i membri del Consiglio Direttivo;
– eleggere l’eventuale Presidente Onorario.

ARTICOLO 11.- CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di quindici giorni, mediante lettera raccomandata anche a mano, fax, e-mail, posta elettronica certificata, agli indirizzi riportati sul Libro degli Associati. Il preavviso è ridotto a 8 giorni in caso di Assemblea complessivamente organizzata in videoconferenza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno delle materie che saranno trattate, la data, il luogo e l’ora della convocazione, nonché l’indicazione della eventuale seconda convocazione, con luogo, data ed ora. La seconda convocazione non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima.
In caso di assemblea organizzata in presenza è comunque consentita la partecipazione all’Assemblea in videoconferenza previa comunicazione dell’Associato al Presidente inviata con almeno 5 giorni di anticipo.

ARTICOLO 12.- QUORUM DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta tanti Associati che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria delibera con tanti voti rappresentanti la maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega, in qualunque convocazione. La delega potrà essere rilasciata soltanto ad altro associato.
Delle deliberazioni viene redatto il verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e da un Segretario eletto dagli Associati. Il Segretario potrà essere anche un esterno.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del presente Statuto ovvero lo scioglimento dell’Associazione, la convocazione dell’Assemblea è fatta in sede straordinaria con le modalità previste all’art.11 ed è necessaria la presenza in proprio o per delega scritta di tanti Associati che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) del totale degli aventi diritto al voto, in qualunque convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera con tanti voti rappresentanti la maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega, in qualunque convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria relative alle modifiche straordinarie e allo scioglimento della Associazione sono trascritte in un verbale redatto dal Notaio.
La delega all’intervento ed al voto in Assemblea è possibile solo tra Associati.
La delega deve essere conferita per iscritto e non necessita di autentica.
Ciascun associato non potrà rappresentare più di tre associati.
ARTICOLO 13.- PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente se eletto, oppure da persona designata dagli intervenuti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, la legittimità a deliberare, la regolarità delle deleghe, la legittimità dei diritti di intervento e di voto in Assemblea.

ARTICOLO 14.- CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da due a sette membri, eletti dall’Assemblea degli Associati, tra coloro designati dai Soci Fondatori.
Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
In caso di dimissioni o decadenza di un numero di membri costituenti la minoranza del Consiglio, il Consiglio stesso può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla successiva designazione da parte della maggioranza dei Soci Fondatori del sostituto del Consigliere decaduto.
Se la maggioranza dei Consiglieri si dimette o viene meno l’intero Consiglio dovrà considerarsi dimissionario e dovrà tempestivamente essere convocata una Assemblea con all’ordine del giorno l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo:
. eleggere tra i propri componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
. redigere il progetto di bilancio d’esercizio dell’Associazione;
. decidere l’accoglimento od il rigetto delle domande di ammissione all’Associazione;
– deliberare l’ammontare della quota associativa, con validità di dodici mesi, anche di importo diverso a seconda della categoria di Soci e Membri;
– conferire procure speciali a terzi o singoli consiglieri per singoli atti o determinate categorie di atti;
– perseguire il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi ed agli scopi dell’Associazione, in conformità alle linee guida ed agli obiettivi indicati e votati dall’Assemblea;
– nominare il Tesoriere dell’Associazione, anche tra i propri membri;
– nominare il Comitato scientifico dell’Associazione e delegare un proprio membro in qualità di coordinatore del Comitato.
Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di votazione che consegua la parità dei voti, la mozione è respinta.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 15.- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua impossibilità od assenza, dal Vice Presidente se eletto, oppure dal Consigliere con più anzianità di carica.
Il Presidente provvede alla nomina, di volta in volta, di un Segretario, incaricato di redigere i verbali della riunione, su cui verranno trascritte le delibere assunte.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità al presente Statuto ed alla Legge obbligano tutti gli Associati.

ARTICOLO 16.- PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente, o, in caso di sua impossibilità il Vice Presidente, sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e rappresentano l’Associazione nei confronti sia dei terzi che degli Associati.

ARTICOLO 16 BIS – COMITATO SCIENTIFICO
1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Comitato Scientifico dell’Associazione Rotta di Enea

2. Possono essere designati come componenti del Comitato Scientifico istituzioni, personalità e studiosi di riconosciuto valore a livello nazionale o internazionale in relazione alle finalità perseguite dall’Associazione
3. Il Comitato Scientifico si riunisce anche in via telematica almeno una volta l’anno, ovvero quando il Presidente dell’Associazione ravvisi la necessità di acquisirne il parere.
4. Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione. Esso esprime pareri, proposte e linee di indirizzo sulle attività scientifiche e di ricerca sui temi attinenti l’itinerario culturale e sui programmi di promozione culturale dell’Associazione medesima.
5. Il Comitato Scientifico disciplina autonomamente il funzionamento dei propri lavori.

ARTICOLO 16 TER – COMITATO STRATEGICO DEGLI ENTI TERRITORIALI
1. Gli Enti territoriali, italiani e non, coinvolti negli itinerari della Rotta di Enea o comunque interessati a partecipare alle finalità promosse dall’Associazione, di cui al precedente art. 2, possono chiedere di entrare a far parte del Comitato Strategico degli Enti territoriali della Rotta di Enea, rivolgendo richiesta al Consiglio Direttivo che delibera al riguardo.
2. Il Comitato Strategico formula strategie generali per lo sviluppo della Rotta di Enea quale Itinerario culturale del Consiglio d’Europa e collabora alla promozione di attività degli Enti territoriali per lo sviluppo turistico locale e per l’organizzazione di iniziative ed eventi turistico-culturali della Rotta.
3. Il Comitato Strategico si riunisce, anche in via telematica, almeno una volta l’anno ed elegge un rappresentante con mandato biennale che assume il ruolo di Coordinatore del Comitato Strategico degli Enti territoriali della Rotta di Enea. L’elezione del Coordinatore è vincolata al criterio di rotazione
4. I singoli componenti del Comitato, ovvero il Presidente dell’Associazione, possono chiedere la riunione dell’organo quando ne ravvisino l’opportunità per acquisirne la valutazione sulle materie di competenza.

TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 17.- PATRIMONIO SOCIALE
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione dispone del patrimonio costituito:
– dai beni mobili ed immobili che potranno eventualmente divenire di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di ogni natura o forma;
– dalle quote associative versate annualmente dagli Associati;
– dai ricavi derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse.
– da ogni altro tipo di entrata di cui all’art.2 del presente Statuto
Il Tesoriere cura i pagamenti e gli incassi dell’Associazione.

ARTICOLO 18.- ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio inizia il 1 ° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19.- SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria a tale fine convocata provvederà alla contestuale nomina di uno o più liquidatori e delibererà la devoluzione del patrimonio finale di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
E’ in ogni caso esclusa la ripartizione, anche indiretta o mediante enti o persone interposte, del patrimonio netto finale di liquidazione agli Associati.

ARTICOLO 20.- RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali in materia.